Condominio no problem!

Ogni mattina tra le 9 e le 10 diamo spazio alle domande degli ascoltatori
inerenti alle varie problematiche condominiali. Isabella Grifalconi, in qualità di amministratrice di condominio, riesce a dare sempre ottimi consigli a tutti coloro che intendono approfondire le tematiche a volte complesse.
Per questo un'opinione autorevole potrebbe risultare preziosa!

iNVIA DA QUI LA TUA DOMANDA

Le vostre questioni verranno analizzate, dopodiché avranno una risposta in diretta, oppure, direttamente con una mail direttamente al vostro indirizzo.

 

Amministratore esterno

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Domanda: In un condominio l'amministrazione viene effettuata ogni anno a turno fra i condomini. Nel 2010 il condomino di turno che dovrebbe amministrare  si rifiuta di farlo ma vuole mettere a proprie spese per il 2010 un amministratore esterno. Io credo che la cosa sia possibile previo verbale di fine anno dove si verbalizza che per il 2010 c'è un amministratore esterno a spese esclusive del condomino Tizio. Logicamente il verbale deve essere approvato e quindi sottoscritto da tutti i condomini che devono comunque dare fiducia all'amministratore esterno anche se a spese di un solo condomino. E' corretta questa procedura?

Risposta: E' possibile solo se votate tale delibera all'unanimità, in quanto il compenso dell'amministratore andrebbe ripartito per millesimi e voi state nominando un amministratore a tutti gli effetti.

Ricordati che a fine anno si dovrà, con le opportune maggioranze, nominare un altro amministratore, uno di voi, e se non raggiungete queste maggioranze vi dovrete tenere questo e pagarlo tutti.

 

Competenza rata condominiale

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Domanda: Buongiorno, mi trovo in difficoltà, sono diventato proprietario di un appartamento il giorno 17 del mese. La rata condominiale la paga il vecchio proprietario o il nuovo? Ho sentito dire che avendo rogitato nella seconda quindicina la spesa tocca al vecchio proprietario... è vero questo?

Risposta: In genere, come accordo privato, le spese devono essere suddivise fra il vecchio e il nuovo proprietario in proporzione ai giorni di possesso ed uso.

Altra cosa è chi "deve" pagare.

Tu sei obbligato, salvo rivalsa, a pagare tutte le spese dell'anno in corso e di quello precedente.

Art.63 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile: Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

 

Installazione stufa a legna

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Domanda: Vorrei sapere se è lecito installare una stufa a legna (o a pallet) in un appartamento. Il condomino in questione, in realtà, aveva già chiesto, 2 anni fa, all'assemblea condominiale, l'autorizzazione ad installare la stufa, ma la risposta fu negativa.

Dopo alcuni lavori effettuati di recente nell'appartamento scopriamo che è stata collocata la famigerata stufa a legna. L'odore della combustione penetra negli appartamenti attraverso le fessure delle porte, staziona sul pianerottolo del piano superiore e, come se non bastasse, all'esterno del condominio aleggia un notevole odore di fumo che, a sua volta, entra nelle case dai fori di aereazione degli appartamenti. Sarà necessario procedere per vie giudiziarie?

Risposta: Se non è espressamente previsto dal regolamento contrattuale, l'assemblea non ha alcuna autorità per decidere che cosa si può fare e che cosa non si può fare nelle proprietà private. Il condomino ha il diritto di installare la stufa senza chiedere alcuna autorizzazione all'assemblea.

Ricordo che, comunque, tutti gli scarichi degli impianti a combustibile solido vanno portati oltre il colmo del tetto, conformemente alla norma UNI 10683. Lo scarico a parete è ormai da tempo ammesso solo nella mera sostituzione di apparecchio già esistente, laddove non sia presente nussun tipo di scarico collettivo e solo nel caso di impianti alimentati a metano.

 

Varie ed eventuali

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Domanda: Al punto varie ed eventuali dell'odg viene discusso di far spostare la montante del gas, dopo discussione si approva lo spostamento e si delibera, domanda: è lecita tale delibera?

Risposta: E' annullabile perché nelle varie ed eventuali non si può deliberare nulla, a meno che all'assemblea siano presenti tutti i condomini ed abbiano votato tutti favorevoli.

 

Infiltrazioni terrazze

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Domanda: Nel nostro condominio gli appartamenti al piano terra hanno uno spazio aperto di proprietà individuale, in parte piastrellato ed in parte in terra e piante, che ècopertura di box auto sottostanti, di proprietà individuale. A causa di infiltrazioni di acqua nei box bisognerà rifare l'impermeabilizzazione a questi spazi aperti. I proprietari di questi giardini li vogliono definire terrazze in quanto il nostro regolamento dice che la spesa per il rifacimento delle terrazze è per 1/3 del proprietario e per 2/3 del condominio. Io invece ritengo che si tratti di giardini, anche se in parte piastrellati, e quindi la spesa debba essere sostenuta dal proprietario. Chi ha ragione? Grazie da Silvia

Risposta: Che una copertura sia a Terrazza o che sia a Patio o che sia a Giardino, sempre un Lastrico Solare è e le spese seguono sempre la stessa regola Art. 1126 C.C. ovvero 1/3 a carico del proprietario e 2/3 a carico dei coperti.

La sola eccezione è per i lastrici solari che sono dei cortili: in questo caso, la Giurisprudenza, ha equiparato l'uso con la copertura trattando il caso applicando l'Articolo 1125 C.C.

Nel vostro caso si deve privilegiare la funzione di Copertura.