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Manutenzione lastrico solare

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Domanda: Un solaio di copertura piano dell'ultimo piano che funge anche da lastrico esclusivo di un super attico ha subito dei danni strutturali per cause ancora da accertare. In assemblea si è discusso sul criterio di riparto: alcuni sostengono che la spesa di rifacimento del solaio sia a carico di 1/3 del proprietario e 2/3 diviso tra coloro che stanno sotto, mentre alcuni condomini sono contrari a tale criterio sostenendo che non si tratta di rifare il lastrico ma di rifare il solaio, pertanto la spesa non va ripartita con l'art. 1126 ma con l'art. 1125 c.c.. Chii ha ragione?

Risposta: Nel caso di manutenzione del lastrico solare di uso esclusivo, salvo diverso accordo al quale abbiano aderito tutti i condomini, si applica l'art. 1126 che ti riporto:

Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo. Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune  a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve , in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

L'articolo 1126 del c.c. parla di riparazione e di ricostruzione. Riparazione è sinonimo di manutenzione, mentre nel concetto di ricostruzione sono compresi gli interventi che incidono sugli elementi strutturali del lastrico, quali per esempio il solaio portante e la guaina impermeabilizzata (Cassazione 25/02/2002, n. 2726).

Questo criterio si applica non solo alle spese riguardanti il rifacimento o la manutenzione del solaio o del manto impermeabilizzante, ma anche a quelle rese necessarie da questi interventi: per esempio, rifacimento della pavimentazione, trasporto e discarica dei detriti (Cassazione 19/10/1992, n. 11449).

L'art. 1125 c.c. di cui tu parli e che ti riporto, si applica ai solai che dividono due appartamenti l'uno sull'altro sovrastante. Quindi non è il tuo caso.

Art. 1125  Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.