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Modificare il regolamento

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Domanda: Abito in un condominio di 16 appartamenti, ma 15 condomini in quanto un condomino è proprietario di due appartamenti sullo stesso pianerottolo uniti solo all'interno perché fuori ci sono comunque due portoncini d'ingresso. L'attuale capo condomino, che sarebbe proprio quello appena menzionato, dopo 13 anni vuole cambiare il regolamento che ci è stato consegnato con l'atto di acquisto dell'immobile. Faccio presente che il regolamento è generico, cioè non specifico per la nostra palazzina, però fino ad oggi considerato sempre valido. La mia domanda è questa: è la maggioranza che decide se rifare o meno il regolamento o è necessaria l'unanimità?

Risposta: Il regolamento può essere di due tipi: assembleare e contrattuale.

Il regolamento del tuo condominio è, da come descrivi, contrattuale, quello cioè che di solito è predisposto dal costruttore dell'edificio e accettato da tutti i condomini perché contenuto negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari.

Quindi è un regolamento approvato all'unanimità e proprio per questo può contenere anche quelle norme che possono essere oggetto di un contratto. Si tratta, appunto, delle norme contrattuali che possono limitare od allargare i diritti di proprietà esclusiva del proprietario (es: diritto di sopraelevare, divieto di tenere animali nelle proprietà, ecc.).

Per poter modificare queste norme occorre l'unanimità.

Il regolamento contrattuale può contenere anche norme che non sono a carattere contrattuale, ma a carattere assembleare, cioè quelle che disciplinano la vita condominiale (es: divieto di sbattere i tappeti dal balcone, divieto di parcheggiare fuori dalle strisce adibite al parcheggio, ecc.).

Per poter modificare questo tipo di norme, basta la maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 501 millesimi di proprietà.