Domanda: Buongiorno, sono proprietario di un piccolo ufficio di 20 mq sito al primo piano di uno stabile raggiungibile sia con l'ascensore che con le scale. Il condominio ha deciso il cambio delle due cabine degli ascensori: c'è qualche legge che prevede che il sottoscritto possa esonerarsi dalla spesa visto che non lo adopero mai?
Risposta: No, anzi c'è un articolo del codice civile che prevede esattamente il contrario:
Art 1118 II comma CC (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni) Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.













