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Modifica destinazioni d'uso parti comuni

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Domanda: Nel condominio, al secondo piano sottostrada esiste un'intercapedine che circonda la casa. A quel piano vi è un magazzino che ha una rampa di accesso esclusivo. In assemblea ha richiesto di modificare tale rampa per sue comodità lavorative. Aggiungo che sopra la rampa, in particolare dove dovrebbero avvenire i lavori c'è il giardino condominiale, primo piano sottostrada. In cambio ci farebbe un lavoro che a noi non interessa. Quale maggioranza di valori e di persone rappresentante in seconda convocazione ci permette di impedire tale modifica?

Risposta: Buonasera, da come descrive la modifica, sembra trattarsi di innovazione, tale da alterare o comunque modificare la cosa comune (il giardino condominiale). Il secondo comma dell'articolo 1120 vieta le innovazioni che:

a. possono recare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio;

b. comportano alterazione del decoro architettonico;

c. possono rendere alcune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Le eventuali delibere che dovessero introdurre un'innovazione vietata sono nulle, anche se adottate con il consenso di tutti i condomini.

Se invece si tratta di una innovazione che non altera la cosa comune e il suo godimento da parte di tutti i condomini ma semplicemente ne migliora il godimento, allora può essere introdotta con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di due terzi del valore dell'edificio.