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Domanda: Ciao Isabella, il mio problema è questo: mio padre vive in uno stabile suddiviso in 3 appartamenti, ognuno con un proprietario differente e, oltre al suo appartamento (situato al piano terreno), possiede la soffitta che è di circa 100 mq. Dopo un consulto con mio padre ho deciso di ricavare, da questa soffitta, un piccolo appartamentino per me, ovviamente non senza aver chiesto il permesso agli altri condomini, per allargare finestre e lucernari già presenti nella soffitta, per poter costruire, esternamente, una piccola colonnina degli scarichi (sul retro dell'abitazione) e ricavare un eventuale terrazzo a tasca.
Sicuro di ricevere il consenso da parte dei condomini, considerato che entrambi hanno apportato modifiche alla casa, alterandone l'estetica, senza chiedere permessi a nessuno e fregandosene di tutto, leggi comprese, (l'uno ha modificato la sua terrazzina con travi di legno, siepi e quant'altro; l'altro furtivamente, si è introdotto nella mia soffitta per bucare il pavimento e il tetto così da farci passare il tubo di scarico della sua stufetta, che ad oggi usa ancora tranquillamente), ho chiesto, per correttezza, il loro consenso che mi è stato però negato categoricamente in quanto, a parer loro, rovinerei l'estetica della casa e in automatico si svaluterebbe il valore del loro appartamento.
In un primo momento ho subito pensato di rivolgermi ad un avvocato per denunciare le loro scorrettezze, ma riflettendoci questa mossa avrebbe creato tensioni e disagio fra le famiglie rendendo la vita dei miei un inferno negli anni a venire. Così ho tentato nuovamente di chiarire la situazione e di far ragionare quelle persone, ma niente da fare.
Quello che voglio chiederti, Isabella, è un consiglio sul da farsi e se c'è una legge che possa tutelarmi e che io possa mostrare al resto dei condomini, evitando di coinvolgere avvocati che turberebbero il quieto vivere. Grazie.
 
Risposta: La soffitta è di proprietà di tuo padre, quindi puoi eseguire tutte le modifiche che ritieni necessarie, salvo disposizione contraria contenuta in un regolamento contrattuale. Puoi anche aprire o allargare i lucernari sul tetto per dare aria o luce al locale senza dover chiedere alcun permesso all'assemblea. Ti riporto una sentenza in merito:
 
Il proprietario del sottotetto può aprire lucernari sul tetto per dare aria e luce ai locali sottostanti, senza autorizzazione dell'assemblea, trattandosi di facoltà rientrante nel diritto, previsto dall'art. 1102, primo comma, del Codice Civile, di apportare alle cose comuni le modifiche necessarie al loro miglior godimento (Cassazione 24/2/1964, n. 391).
 
Art. 1102 - Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a maturare il titolo del suo possesso.